Aggioranto il 3 Settembre 2024 da Marcello Massa
La redazione di un il contratto istitutivo di una rete di imprese è un processo delicato che richiede attenzione e precisione. Si tratta di un documento fondamentale che stabilisce le basi per la collaborazione tra diverse aziende, mirando a creare sinergie e a sviluppare vantaggi competitivi sul mercato. In questa pagina, vi guideremo attraverso i passaggi essenziali per scrivere un contratto di rete efficace, affrontando le questioni legali, organizzative e strategiche da considerare. Dall’identificazione degli obiettivi comuni, alla definizione degli impegni di ogni membro, fino alla gestione delle risorse condivise, ogni aspetto sarà esplorato per fornirvi una solida comprensione su come strutturare la vostra rete imprenditoriale. Seguendo i nostri consigli, potrete redigere un accordo chiaro, equo e conforme alle normative vigenti, ponendo le basi per una collaborazione fruttuosa e duratura.
Come scrivere un contratto istitutivo di rete di imprese
Per compilare il contratto istitutivo di una rete di imprese presentato nella pagina, inizierai con identificare i partecipanti al contratto. Se si tratta di imprese individuali, dovrai inserire i dettagli personali dell’imprenditore, incluso il nome della ditta, l’indirizzo, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale, il numero Rea e la partita Iva. Per le società di persone o di capitali, invece, specificherai i dati relativi alla società, come la ragione sociale, la sede, il capitale sociale, e i dati di iscrizione al registro delle imprese, indicando i nomi degli amministratori o dei soci e i relativi poteri.
Successivamente, l’atto prevede una sezione dedicata alle premesse dove si illustrano gli obiettivi della creazione della rete di imprese, sottolineando la volontà di accrescere la capacità innovativa e competitiva sul mercato. Dovrai inserire le attività specifiche delle imprese coinvolte e gli scopi strategici per cui desiderano unirsi.
Nelle sezioni successive, bisogna specificare oggetto e durata del contratto e il nome adottato dalla rete. Descrivi gli obiettivi strategici concreti e come questi saranno perseguiti attraverso la collaborazione tra le imprese partecipanti.
Il centro del contratto è il programma di rete, che dettaglia come verranno svolte le attività in comune, compresi gli impegni sullo scambio di informazioni, le procedure per la certificazione, la partecipazione a eventi, le strategie di marketing e comunicazione, oltre alla gestione congiunta delle risorse.
Si passa poi a delineare gli obblighi e i diritti delle imprese partecipanti, inclusi gli aspetti finanziari come i contributi al fondo comune iniziale, i contributi annuali per le spese di gestione e gli apporti extra in caso di necessità. Specifiche relative alla governance della rete prevedono la creazione di un Comitato di gestione della Rete con dettagli sulla sua composizione, i ruoli del Presidente e del Vicepresidente, le modalità di convocazione delle riunioni e le procedure decisionali.
Il contratto specifica anche le condizioni per l’adesione di nuove imprese, il procedimento per il recesso e le norme per eventuali modifiche del contratto. Includerà disposizioni sugli aspetti legali, quali le cause di risoluzione del contratto per inadempimento e le relative conseguenze finanziarie.
Per concludere, il contratto tratterà delle questioni relative al foro competente e alle clausole arbitrali per la risoluzione delle controversie, nonché le modalità di iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese.
Fac simile contratto istitutivo di rete di imprese
Repertorio n. _____
Data _________, in ___________________, presso lo Studio (luogo) __________________,
Dott. _____________ Notaio in _______, iscritto presso il Collegio Notarile __________, sono presenti i signori:
1) ____ non in proprio ma nella sua qualità di _____ della società: _________
In caso di imprese individuali si indicano i seguenti dati:
Tizio, che interviene nel presente atto in qualità di imprenditore individuale, esercente sotto la ditta _____ corrente in _________, iscritto nel locale Registro delle imprese, codice fiscale ______, Rea ________, partita Iva ____________;
In caso di società di persone si indicano i seguenti dati:
Caio e Sempronio, i quali intervengono al presente atto in qualità di unici soci, amministratori e legali rappresentanti della società: «______ S.n.c. di Caio e Sempronio» con sede in _______________________, iscritta nel Registro delle imprese di ________, numero di iscrizione e codice fiscale
________________, Rea ______, muniti dei necessari poteri in forza dei vigenti patti sociali;
In caso di società di capitali si indicano i seguenti dati:
Mevio, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società «____________ S.r.l.» con sede in ______________________, capitale € _______,
interamente versato, iscritta nel locale Registro delle imprese, numero di iscrizione e codice fiscale _________, Rea ______, munito dei poteri necessari in forza del vigente statuto;
autorizzato in forza dei poteri derivanti da _______________
2) _________ non in proprio ma nella sua qualità di _________ della società: _________ autorizzato in forza dei poteri derivanti da _________
3) _________ non in proprio ma nella sua qualità di _________ della società: _________ autorizzato in forza dei poteri derivanti da _________
I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, premesso che:
a) ai sensi dell’art. 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, e dell’art. 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, co il «contratto di rete» più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a
tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa;
Gli obiettivi strategici possono essere diversi, purché finalizzati ad incentivare lo sviluppo economico e tecnologico delle imprese che vi partecipano. Non deve trattarsi necessariamente di attività economica: sono ammesse anche attività di mera ricerca e studio, che non abbiano immediati riflessi economici. La rete non può nascere con intenti di mera protezione, né per fini meramente organizzativi, come il consorzio.
b) [indicare l’oggetto sociale / l’attività delle società partecipanti]
Ad esempio:
a) il signor Tizio esercita, quale imprenditore individuale, l’attività di costruzione, installazione e manutenzione di impianti in genere, ed in particolare di impianti di produzione e di distribuzione di energia;
b) che la società _________ S.n.c. di Caio e Sempronio svolge, fra l’altro, l’attività di produzione di componenti e strumenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di pannelli fotovoltaici e solari, e la commercializzazione dei materiali stessi;
c) che la società __________ S.r.l. svolge, fra l’altro, l’attività di promozione commerciale, l’attività di marketing e di pubblicità;
c) [indicare le ragioni per le quali esse si riuniscono]
Ad esempio: pertanto, le imprese partecipanti, in qualunque forma organizzate, condividono l’esercizio delle rispettive attività nel settore delle energie rinnovabili. Esse, al fine di incentivare lo sviluppo economico e tecnologico, accrescere la competitività delle imprese sul mercato nell’esercizio delle attività di cui al periodo precedente, ed in particolare la capacità di affermazione e diffusione dei sistemi di produzione di energia alternativa da fonti rinnovabili, i comparenti ritengono che sia necessario caratterizzare i propri prodotti e servizi per l’elevato livello innovativo e standard qualitativo e per il rigoroso rispetto di parametri predefiniti in specifici disciplinari di produzione, pubblicizzati e resi riconoscibili presso i consumatori finali;
oppure
esercitare in comune un’attività di ricerca, creando un nuovo laboratorio o condividendo un laboratorio comune, producendo brevetti la cui commercializzazione possa essere affidata ad una società strumentale ovvero ad una fondazione d’impresa;
oppure
esercitare in comune un’attività di erogazione di servizi strumentali alle rispettive imprese, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di crediti ricevuti da enti pubblici e privati per lo sviluppo di attività comuni;
oppure
coordinare un sistema di acquisti di licenze di brevetti o di know how in ambiti di interesse comune,con condivisione delle tecniche di ricerca e monitoraggio dei titolari dell’innovazione;
oppure
coordinare le modalità di accesso a nuovi mercati, promuovendo marchi collettivi o integrando la propria offerta secondo modalità che favoriscano la presentazione di nuove opportunità commerciali o la stabilizzazione delle relazioni già in essere;
oppure
collaborare nella produzione di beni o servizi innovativi, vincolando l’intera (o parte della) filiera produttiva e/o distributiva a rispettare determinati standard di produzione e/o distribuzione;
tutto ciò premesso onde di questo atto formi parte integrante e sostanziale, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1) Oggetto e durata del contratto; denominazione della Rete
1.1. Le società ______________ (d’ora innanzi, collettivamente, le Imprese e ciascuna di esse, individualmente, la Impresa) convengono di stipulare un contratto di rete al fine di originare una Rete di imprese (d’ora innanzi la Rete) e pertanto si obbligano a _________
Ad esempio:
a svolgere l’attività di progettazione, produzione e commercializzazione di componenti ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili esclusivamente certificati, nonché a commercializzare
detti prodotti, il tutto in conformità a specifici disciplinari e regolamenti predefiniti.
1.2. La Rete dura fino al _____________.
La rete è un contratto di durata, quindi va espressamente previsto un termine. Ad esempio si potrebbe indicare: «Il contratto di rete cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020».
La durata prescinde dai termini per la fruizione dei benefici fiscali.
1.3. Nei rapporti con i terzi la Rete può essere presentata e identificata anche con la denominazione rete ______________.
La denominazione della rete è meramente eventuale, non trattandosi di un ente personificato.
Art. 2) Obiettivi strategici
2.1. Le Imprese intendono perseguire, tramite l’istituzione della Rete, l’obiettivo strategico della loro innovazione e dell’ innalzamento della loro capacità competitiva e, in particolare, intendono ______________.
Ad esempio: perseguire, tramite il presente contratto, l’obiettivo di accrescere la capacità di penetrazione delle imprese partecipanti sul mercato nazionale ed internazionale mediante la certificazione di qualità del prodotto e un’adeguata comunicazione delle suddette qualità.
2.2. Le modalità di esercizio in comune delle attività descritte all’art. 1 devono pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell’obiettivo convenuto.
Art. 3) Programma di rete
La definizione del programma di rete è un elemento essenziale del contratto. Lo scopo della rete è di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato, per questo le imprese, sulla base di un programma comune, collaborano in forme e in ambiti attinenti all’esercizio delle proprie attività, ovvero si scambiano informazioni o prestazioni
di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica.
3.1. Il programma di rete consiste:
a) [ad esempio] nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della produzione, della trasformazione e del trasporto dei prodotti;
b) [ad esempio] nella nomina di un unico Ente di certificazione;
c) [ad esempio] nella partecipazione a fiere, mostre, mercati e altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l’immagine, l’attività e la professionalità delle imprese;
d) [ad esempio] nella definizione di linee comuni di marketing e di packaging;
e) [ad esempio] nello svolgimento in comune dell’organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive e individuali;
f) [ad esempio] nell’organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento;
g) [ad esempio] nella registrazione di un marchio comune e nell’esercizio di azioni di tutela dello stesso.
3.2. Ogni Impresa ha diritto di avvalersi del marchio della Rete e dei servizi offerti dalla Rete.
3.3. Il programma della Rete è organizzato secondo esercizi annuali, coincidenti con l’anno solare.
Art. 4) Obblighi e diritti delle imprese
4.1. Le imprese sono obbligate:
Il rapporto tra le imprese è, per così dire, leggero, nel senso che non si da vita ad una complessa organizzazione comune, attraverso la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, come nel caso dei consorzi.
a) [ad esempio] a uniformarsi ai disciplinari e ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione della Rete;
b) [ad esempio] a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune per la commercializzazione dei loro prodotti;
c) [ad esempio] ad attenersi alle decisioni del Comitato di gestione della rete ai fini dell’utilizzo del marchio;
d) [ad esempio] ad inserire sulle confezioni dei propri prodotti commercializzati con il marchio rete ____________, un «codice di tracciabilità», secondo le modalità fissate dal Comitato
di gestione della rte, allo scopo di fornire al consumatore uno strumento per risalire alle fasi del percorso di filiera a cui i prodotti stessi sono stati sottoposti;
e) [ad esempio] a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall’attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti;
f) [ad esempio] a consentire al personale incaricato dal Comitato di gestione della rete di effettuare ispezioni dei luoghi, prelievi di campioni di terreno e di colture in atto per verificare la compatibilità e la idoneità, ai fini della produzione, dell’ubicazione del fondo rispetto ad insediamenti inquinanti, nonché di ispezionare gli stabilimenti e gli impianti di produzione, e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal partecipante;
g) [ad esempio] a fornire tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze e ai prodotti già impiegati e a quelli da impiegare per la qualificazione della propria attività produttiva ai sensi della Legislazione vigente, dei regolamenti e disciplinari di produzione;
h) [ad esempio] a non aderire ad altri contratti di rete, salvo espressa autorizzazione del Comitato di gestione della rete; in caso di diniego, l’impresa partecipante può recedere con effetto immediato dal contratto stesso, fermo l’obbligo di terminare le commesse in corso e quelle cui essa abbia già dato la sua adesione;
i) [ad esempio] ad avere una copertura assicurativa ritenuta idonea dal Comitato di gestione della rete.
4.2. Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti delle rete, ogni Impresa è obbligata a consentire:
a) [ad esempio] il libero accesso durante il normale orario di lavoro alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione dei prodotti;
b) [ad esempio] l’ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili e delle fatture;
c) [ad esempio] prelievi di campioni delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, i quali potranno essere prelevati anche presso i punti di vendita per sottoporli ad analisi di laboratorio.
Art. 5) Fondo comune
5.1. Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna Impresa si obbliga a effettuare, entro ________ giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di € ___________ mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca _______ sul conto corrente intestato alla Rete.
5.2. Ciascuna Impresa inoltre si impegna a corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, a titolo di contributo alle spese di gestione della Rete, una somma da determinarsi ad opera del Consiglio di gestione della rete entro il 31 dicembre dell’anno precedente secondo le risultanze di un piano previsionale approvato dal Consiglio stesso.
5.3. Qualora nel presente contratto subentrino ulteriori imprese, all’atto del subentro deve essere versata alla Rete da parte del subentrante una somma pari a quella che le altre Imprese hanno versato nel medesimo anno quale contributo annuale.
5.4. Le imprese sono altresì obbligate a corrispondere contributi integrativi, su richiesta del Comitato di gestione della rete, per sopperire a eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.
5.5. Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete compia nell’interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all’Impresa beneficiaria di tali prestazioni.
5.6. L’inadempimento nei pagamenti dovuti alla Rete provoca l’applicazione di un interesse di mora pari a punti ____________ in più dell’Euribor mensile tempo per tempo vigente.
Ove l’inadempimento si protragga per più di tre mesi, il Comitato di gestione della rete può dichiarare risolto il vincolo contrattuale tra la Rete e l’Impresa inadempiente, ai sensi dell’art. 1456, c.c. La risoluzione non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla
Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.
Art. 6) Comitato di gestione della Rete
La disciplina del contratto lascia alle imprese ampia libertà di definire le modalità di governance: la regolamentazione dell’organo comune è lasciata alla più ampia autonomia contrattuale.
6.1. L’attuazione del programma della Rete e l’organizzazione delle attività della Rete sono affidate al Comitato di gestione della rete formato da tanti membri quante sono le imprese.
Un’altra formulazione potrebbe essere la seguente:
L’attuazione del programma di rete è affidata ad un comitato di gestione costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di sette.
Qualora i partecipanti alla rete divengano più di sette, il comitato di gestione sarà composto da cinque o da sette componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete.
La durata del mandato è decisa all’atto della nomina. Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo le imprese partecipanti.
Le società dovranno partecipare al comitato di gestione in persona del legale rappresentante pro tempore.
6.2. Ogni Impresa nomina un proprio esponente nel Comitato di gestione della rete.
6.3. Ciascun componente del Comitato di gestione della rete può essere revocato in ogni tempo dall’impresa che l’ha nominato.
6.4. Il Comitato di gestione della rete nomina tra i propri componenti un Presidente, a cui sono attribuite le funzioni indicate nell’art. 2381, co. 1, c.c., e un Vice Presidente.
6.5. Il Presidente coordina l’attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del Consiglio di gestione della rete e ne esegue le decisioni.
6.6 Il Presidente ha la rappresentanza delle Imprese della Rete con riguardo alle attività da svolgere in attuazione del programma della Rete; in particolare, agisce in rappresentanza delle Imprese nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni,
nelle procedure inerenti interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.
Un’altra formulazione potrebbe essere la seguente:
Al comitato di gestione è espressamente conferito il mandato ad agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell’art. 4 ter, lett. e), D.L. l0 febbraio 2009, n. 5, anche per il compimento di qualsiasi atto sia necessario per l’attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.
Il comitato di gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete, e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) predisporre i disciplinari ed i regolamenti di qualità;
b) verificare la conformità ad essi dell’attività e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;
c) accertare l’uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;
d) scegliere e designare l’Ente di Certificazione unitario;
e) scegliere e designare l’Agenzia comune per l’organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive ed individuali;
t) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
g) sottoscrivere convenzioni e affittare spazi presso fiere e mercati;
6.7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso questi abbia impedimento nello svolgimento delle sue funzioni (assenza, impossibilità o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del presidente) e potrà agire con le medesime funzioni del sostituito.
6.8. Il Comitato di gestione della rete si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti.
6.9. Il Comitato di gestione della rete è convocato, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno giorni 5 (cinque) prima dell’adunanza. L’avviso di
convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Un’altra formulazione potrebbe essere la seguente:
Copia della decisione di nomina del presidente e del vice presidente, con le loro generalità e con l’indicazione del loro domicilio agli effetti della qualifica, deve essere inviata, con qualunque mezzo, a tutte le imprese partecipanti.
Il comitato di gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell’ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del comitato di gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima
dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Al di fuori della riunione mensile le decisioni del comitato di gestione sono assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l’argomento oggetto di decisione;
il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del comitato di gestione, e poi trasmesso, anche a mezzo fax, al presidente, entro due giorni dal ricevimento. La mancata trasmissione nel termine previsto vale come astensione.
Il comitato di gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.
Le decisioni del comitato di gestione, comprese la nomina del presidente e del vicepresidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal presidente o dal vicepresidente e riportato in un libro vidimato.
6.10. Il Comitato di gestione della rete deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro la fine di ogni anno, per elaborare il bilancio previsionale dell’anno precedente ed entro il 30 aprile di ogni anno per elaborare il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
6.11. Il Comitato di gestione della rete decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale la decisione a cui accede il voto del Presidente.
Un’altra formulazione potrebbe essere la seguente:
I partecipanti alla rete decidono, a maggioranza calcolata per capi
-in ordine all’approvazione di un rendiconto annuale dell’attività compiuta, che dovrà essere redatto secondo le norme previste per il bilancio della S.p.a. e presentato dal comitato di gestione per il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all’attività svolta nell’anno solare precedente;
-in ordine all’approvazione di un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 ottobre di ogni anno e riferito all’attività che il comitato di gestione intende svolgere nell’anno solare successivo;
-in ordine alla nomina dei componenti del comitato di gestione.
Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno giorni 15 (quindici) prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
6.12. Le decisioni del Comitato di gestione della rete sono verbalizzate in apposito libro, vidimato da notaio prima di essere messo in uso.
Art. 7) Adesione di altre imprese
Il contratto di rete è a struttura aperta: è previsto che partecipino più imprenditori, anche mediante adesioni successive.
7.1. Il Comitato di gestione della rete decide sulle istanze di adesione alla Rete da parte di altre imprese. [effettuare eventuali precisazioni]
Ad esempio:
Possono aderire al contratto le imprese che svolgono le attività di ____________.
Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare, ai sensi dell’art.1332, c.c., al comitato di gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:
a) la denominazione e la sede legale dell’impresa;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
d) certificazione attestante che l’impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall’esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.
Per le società deve essere inoltre presentato:
h) copia della delibera dell’organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
i) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle imprese competente.
Sulla domanda di ammissione delibera il comitato di gestione nella sua prima riunione utile.
In caso di accettazione della proposta di adesione il richiedente dovrà corrispondere un contributo al fondo nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre al contributo ordinario per l’anno successivo e all’eventuale contributo straordinario.
Art. 8) Recesso di una impresa
8.1. Ciascuna Impresa può recedere in ogni momento dalla Rete.
8.2. Il recesso dichiarato entro il 30 settembre ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
il recesso dichiarato dopo il 30 settembre ha effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
8.3. Il recedente deve effettuare tutti i pagamenti di competenza degli esercizi anteriori alla data di efficacia del recesso.
8.4. Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.
Art. 9) Modifiche del contratto
9.1. Il presente contratto può essere modificato solo con il consenso unanime delle Imprese [ovvero: con il consenso della maggioranza della Imprese, considerate per capi].
Art. 10) Domicilio della Rete
10.1. La Rete è domiciliata presso il Presidente del Consiglio di Gestione della Rete.
Art. 11) Normativa applicabile
11.1. Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una situazione inerente l’attività e la gestione della Rete, si applicano le norme del codice civile in tema di società a responsabilità limitata.
Art. 12) Cause di risoluzione del contratto per inadempimento
12.1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli artt. 4 e 5, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del comitato di gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni quindici.
L’inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune a qualsiasi titolo eseguiti.
Resta salva la facoltà del comitato di gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalla rete a causa del suo inadempimento.
Marcello Massa
Marcello Massa, un nome ormai sinonimo di eccellenza nel campo della comunicazione scritta, è un autore e consulente esperto riconosciuto per le sue guide innovative su come scrivere lettere e mail efficaci.